Statuto

7° Edizione – Agrate Brianza, 19 Febbraio 2011

TITOLO I – COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

PUNTO 1.1

Il Gruppo Micologico di Agrate Brianza, fondato in Agrate Brianza il 29 Maggio dell'anno 1991 costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio micologico ed ambientale.

PUNTO 1.2

Esso è un'articolazione territoriale dell'Associazione Micologica Bresadola (AMB), - iscritta al Registro Nazionale delle A.P.S. al n. 159 - ed assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA A.P.S. - Gruppo micologico e naturalistico "Ercole Cantù" di Agrate Brianza" d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è in via Santa Maria, 1 - nel Comune di Agrate Brianza e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

PUNTO 1.3

Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.

PUNTO 1.4

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

PUNTO 2.1

Il gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statuario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.

PUNTO 2.2

Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc.).

PUNTO 2.3

Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

PUNTO 2.4

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

PUNTO 2.5

Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

PUNTO 3.1

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono indicate all'art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017.

PUNTO 3.2

Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:

  • promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
  • promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
  • promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
  • raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
  • promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
  • promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
  • organizzare Corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta epigei spontanei";
  • promuovere Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
  • coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico - formativo riservato ai soci

PUNTO 3.3

Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse.

PUNTO 4.1

Il Gruppo non ha scopi di lucro.

PUNTO 4.2

Esso persegue le finalità indicate all'art. 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

PUNTO 4.3

Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

PUNTO 5.1

Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.

PUNTO 5.2

Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:

  1. Quote associative
  2. Contributi pubblici e privati;
  3. Attività di raccolta fondi;
  4. Donazioni e lasciti;
  5. Entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente agli associati;
  6. Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

PUNTO 7.1

I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, nonché potestà di iniziativa.

PUNTO 7.2

Il presente Statuto deve essere compatibile con lo Statuto Nazionale e diverrà esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

PUNTO 7.3

I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione:

  • rispettano il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 3;
  • inviano alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • promuovono l'attuazione delle linee programmatiche stabile dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

PUNTO 7.4

Ogni iniziativa organizzata dal gruppo è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.

  • Il consiglio Direttivo nazionale interviene nei confronti dei Gruppi qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto;
  • Il consiglio Direttivo nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei gruppi, nonché il consuntivo dell'attività svolta;
  • Ai fini del coordinamento dell'attività dell'Associazione, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo il programma annuale delle attività entro la data stabilita, nonché la composizione aggiornata degli Organi Sociali.

TITOLO II – I SOCI

PUNTO 8.1

L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.

PUNTO 8.2

L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma , in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.

PUNTO 8.3

L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

PUNTO 8.4

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione (art. 23 CTS). Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell'AMB nomi e dati dei soci con le relative quote di iscrizione. Il Consiglio Direttivo dell'AMB può respingere le domande di iscrizione, dandone adeguata motivazione.

PUNTO 9.1

La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all'AMB e del contributo associativo riservato al Gruppo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

PUNTO 9.2

La quota associativa AMB ed il contributo riservato al gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili.

PUNTO 9.3

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione del pagamento della quota sociale, per particolati meriti nei confronti della micologia e del Gruppo. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

PUNTO 10.1

Il Socio ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee del gruppo e a tutte le attività da questo programmate;
  2. di ricevere gratuitamente il Bollettino Nazionale "Rivista di Micologia" e tutte le altre pubblicazioni stabilite dal Direttivo Nazionale;
  3. purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli Organi Direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
  4. di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione Nazionale purché maggiorenne.
  5. di esaminare i libri sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

PUNTO 10.2

Il socio ha il dovere:

  1. di versare regolarmente la quota associativa annuale AMB ed il contributo associativo riservato al Gruppo;
  2. di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi Sociali, di perseguire le finalità associative , di partecipare alla vita associativa

PUNTO 10.3

I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

PUNTO 11.1

La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

  1. libertà di iscrizione (art. 8);
  2. parità di diritti e doveri (art. 10);
  3. esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

PUNTO 12.1

L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero del Gruppo, dell'AMB nazionale, nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

PUNTO 13.1

La qualifica di Socio si perde:

  1. per recesso del socio medesimo;
  2. per mancato pagamento della quota sociale;
  3. per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli Organi Sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al gruppo o ai soci, ecc..);
  4. qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di espulsione spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

PUNTO 13.2

I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

PUNTO 13.3

Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PUNTO 13.4

In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

PUNTO 13.5

I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

PUNTO 13.1

L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto l'espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea nazionale dei Delegati dell'AMB.

TITOLO III – ORGANI DEL GRUPPO

PUNTO 15.1

Sono Organi sociali del Gruppo:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l'Organo di Controllo;
  5. il Collegio dei Probiviri.

PUNTO 16.1

Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea dei Soci.

PUNTO 16.2

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria:

  1. L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  2. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di metà più uno dei soci con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti

PUNTO 16.3

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

PUNTO 16.4

Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea; lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea.

PUNTO 16.5

L'Assemblea dei Soci:

  1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  2. elegge i componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti) ed il Collegio dei Probiviri;
  3. elegge i propri Delegati all'Assemblea nazionale AMB;
  4. approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
  7. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  10. fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;
  11. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

PUNTO 16.6

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.

PUNTO 16.7

Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante;

PUNTO 16.8

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio del Revisori del Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

PUNTO 17.1

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del

Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

PUNTO 17.2

Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

PUNTO 17.3

ln caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

PUNTO 18.1

Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo elettivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 7 membri.

PUNTO 18.2

Essi restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

PUNTO 18.3

Il Consiglio Direttivo, se composto da 7, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

PUNTO 18.4

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

PUNTO 18.5

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

PUNTO 18.6

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Gruppo in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

PUNTO 18.7

In particolare, il Consiglio Direttivo:

  1. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo.
  2. provvede alla straordinaria amministrazione;
  3. predispone le liste elettorali;
  4. convoca l'Assemblea dei Soci;
  5. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
  6. conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale;
  7. nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
  8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

PUNTO 18.8

In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

PUNTO 18.9

In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del Collegio del Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

PUNTO 18.10

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

PUNTO 18.11

IL SEGRETARIO: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

PUNTO 18.12

In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 18.13

IL TESORIERE: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

PUNTO 18.14

Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.

PUNTO 19.1

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, preferibilmente scelti tra gli iscritti agli albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, i quali restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

PUNTO 19.2

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finanziaria del Gruppo, deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.

PUNTO 19.3

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

PUNTO 19.4

In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

PUNTO 19.5

L'Assemblea dei Soci potrebbe valutare la necessità di istituire un Organo di Controllo anche monocratico.

PUNTO 20.1

Il Collegio del Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nell'Associazione.

PUNTO 20.2

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per n. 3 mandati consecutivi.

PUNTO 20.3

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.

PUNTO 20.4

Il Collegio dei Probiviri, dopo avere esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi del Gruppo o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte dei Consiglio Direttivo del Gruppo e sulla esclusione dal Gruppo; sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.

PUNTO 20.5

Le decisioni del Collegio del Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

PUNTO 20.6

L'Assemblea dei Soci può anche valutare di non istituire il Collegio dei Probiviri, in quanto, in caso di necessità, può ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale.

PUNTO 21.1

Il Comitato di Studio assolve a funzioni di aggiornamento, studio, ricerca scientifica, attività didattica rivolta ai soci e a scuole di qualsiasi ordine e grado, nonché a enti, cittadini o associazioni del territorio.

PUNTO 21.2

Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che lo nomina.

TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

PUNTO 22.1

A carico del Soci, salvo quanto previsto all'art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:

  1. censura;
  2. sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno;

PUNTO 22.2

Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

PUNTO 22.3/p>

Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

PUNTO 23.1

L'anno sociale decorre dall'I gennaio al 31 dicembre.

PUNTO 24.1

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

PUNTO 24.2

È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

PUNTO 24.3

I soci collaboratori che prestano attività di volontariato, designati dal Direttivo, sono assicurati per infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

PUNTO 25.1

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.

PUNTO 25.2

Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2/3 (due terzi) del numero dei membri da eleggere.

PUNTO 25.3

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

PUNTO 25.4

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

PUNTO 25.5

Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

PUNTO 26.1

Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la maggioranza di voti dei 2/3 dei soci iscritti, in prima convocazione e della metà + 1 dei soci iscritti, nella seconda convocazione.

PUNTO 26.2

Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.

PUNTO 26.3

L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative è demandato all'Assemblea straordinaria.

PUNTO 27.1

La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

PUNTO 28.1

Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo e, in caso fossero decaduti, dai Revisori dei conti, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

PUNTO 28.2

In tal caso il patrimonio eventualmente ricevuto in uso dalla Sede Centrale sarà restituito alla stessa.

PUNTO 28.3

L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, devolveranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PUNTO 29.1

Il presente Statuto, approvato ad Agrate Brianza il 31 gennaio 2019, entra immediatamente in vigore.

PUNTO 29.2

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

PUNTO 29.3

Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB, di cui fa parte, ed impegna i propri Soci a rispettarlo ed a perseguirne le finalità.

Regolamento per l’attuazione dello statuto sociale

L’applicazione pratica dello Statuto trova perfezionamento con le interpretazioni di cui al presente regolamento.
1a edizione – Agrate Brianza, 19 Febbraio 2001

ADERENTI SIMPATIZZANTI

Al fine di allargare la partecipazione ai simpatizzanti possono iscriversi al Gruppo le seguenti persone:

  • familiari: parenti maggiorenni del socio con lui conviventi
  • juniores: parenti minorenni del socio con lui conviventi
  • studenti: giovani, dediti allo studio, di età non superiore ai 26 anni

Familiari, juniores e studenti non sono soci e, pertanto, non hanno i diritti inerenti a tale status.
Possono partecipare alle attività culturali e ricreative del Gruppo mediante versamento di una quota annua ridotta stabilita dal Consiglio Direttivo.
I suddetti aderenti sono tenuti ad osservare le norme dello Statuto per quanto di loro competenza.